Salute e sicurezza sul lavoro
19) Rumore
AKUSTIKAP supporta il datore di lavoro nella valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore, con il coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, RLS, Medico Competente, addetti), in conformità alle norme tecniche applicabili (D.Lgs. 81/2008, UNI 9432, EN ISO 9612), in particolare mediante:
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individuazione preliminare dei gruppi omogenei di lavoratori da sottoporre ad indagine fonometrica, in quanto potenzialmente esposti a livelli di rumore eccedenti i valori inferiori di azione,
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selezione delle strategie di misurazione,
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programmazione dell’indagine fonometrica,
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verifica fonometrica dei livelli di rumore durante il lavoro,
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determinazione analitica del valore degli indicatori acustici dell’esposizione,
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confronto con le soglie di esposizione stabilite dalla normativa vigente,
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segnalazione di eventuali nuove misure di prevenzione e protezione necessarie o opportune,
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redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da rumore,
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attività di informazione / formazione dei lavoratori in relazione al rischio rumore.
Approfondimento:
Il capo II del titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 “determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito”.
A tale scopo, definisce specifici indicatori acustici dell’esposizione e soglie dei relativi valori, al cui superamento corrisponde l’attivazione di differenti misure di prevenzione e protezione (uso dei dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, etc.).
Attribuisce al datore di lavoro la responsabilità di valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro. Se, a seguito di tale valutazione “può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione”.
La mancata osservanza di tali prescrizioni costituisce un illecito penale, sanzionato con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda.